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Legge 03/05/2004 n. 112

2. La sperimentazione delle trasmissioni in tecnica digitale può essere effettuata sugli impianti legittimamente operanti in tecnica analogica alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Ai fini della realizzazione delle reti digitali sono consentiti i trasferimenti di impianti o di rami di azienda tra i soggetti che esercitano legittimamente l’attività televisiva in ambito nazionale o locale, a condizione che le acquisizioni operate siano destinate alla diffusione in tecnica digitale.

4. In caso di indebita occupazione delle frequenze televisive che possono essere utilizzate per la sperimentazione di trasmissioni televisive digitali terrestri e di servizi interattivi ai sensi dell’articolo 41, comma 7, della leg- ge 16 gennaio 2003, n. 3, si applica quanto previsto dall’articolo 195 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la licenza di operatore di rete televisiva è rilasciata, su domanda, ai soggetti che esercitano legittimamente l’attività di diffusione televisiva, in virtù di titolo concessorio ovvero per il generale assentimento di cui al comma 1, qualora dimostrino di avere raggiunto una copertura non inferiore al 50 per cento della popolazione o del bacino locale.

6. I soggetti richiedenti la licenza di operatore di rete televisiva devono assumere, con specifica dichiarazione contenuta nella domanda, l’obbligo di osservare le disposizioni che saranno stabilite nel provvedimento previsto dall’articolo 29 del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, di cui alla deliberazione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001, e successive modificazioni.

7. La domanda per ottenere il rilascio di licenza di operatore di rete televisiva in ambito nazionale può essere presentata anche dai soggetti legittimamente operanti in ambito locale che dimostrino di essere in possesso dei requisiti previsti per il rilascio di licenza di operatore di rete televisiva in ambito nazionale e si impegnino a raggiungere, entro sei mesi dalla domanda, una copertura non inferiore al 50 per cento della popolazione, nonché rinuncino ai titoli abilitativi per la diffusione televisiva in ambito locale.

8. I soggetti legittimamente operanti in ambito locale alla data di entrata in vigore della presente legge, in virtù di titolo concessorio o autorizzativo, se titolari di più emittenti con una copertura comunque inferiore al 50 per cento della popolazione, possono proseguire nell’esercizio dell’attività di operatore di rete locale.

9. Al fine di agevolare la conversione del sistema dalla tecnica analogica alla tecnica digitale la diffusione dei programmi radiotelevisivi prosegue con l’esercizio degli impianti legittimamente in funzione alla data di entrata in vigore della presente legge. Il repertorio dei siti di cui al piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la diffusione radiotelevisiva resta utilizzabile ai fini della riallocazione degli impianti che superano o concorrono a superare in modo ricorrente i limiti e i valori stabiliti in attuazione dell’articolo 1, comma 6, lettera a), numero 15), della legge 31 luglio 1997, n. 249.

10. Il Ministero delle comunicazioni autorizza le modificazioni tecnicooperative idonee a razionalizzare le reti analogiche terrestri esistenti e ad agevolarne la conversione alla tecnica digitale e, fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali che attribuiscono tali competenze alla regione o alla provincia ai sensi dell’articolo 16, comma 2, lettera b), autorizza le riallocazioni di impianti necessarie per realizzare tali finalità.

11. Gli impianti di diffusione e di collegamento legittimamente eserciti possono essere convertiti alla tecnica digitale. L’esercente è tenuto a darne immediata comunicazione al Ministero delle comunicazioni.

12. Tutte le frequenze destinate al servizio di radiodiffusione concorrono promiscuamente allo svolgimento dell’attività trasmissiva in tecnica analogica e in tecnica digitale; sono abrogate le norme vigenti che riservano tre canali alla sola sperimentazione digitale.

13. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 9 del regolamento concernente la diffusione via satellite di programmi televisivi, di cui all’allegato A annesso alla deliberazione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 1º marzo 2000, n. 127/00/CONS, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2000.

14. Alla realizzazione di reti digitali terrestri si applicano, fino al 31 dicembre 2006, le disposizioni relative alla realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica.

15. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione nel rispetto dei princìpi stabiliti dall’articolo 25.

Art. 24 - Disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale

1. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al fine di promuovere lo sviluppo della diffusione radiofonica in tecnica digitale, adotta, sentiti il Ministro delle comunicazioni e le associazioni maggiormente rappresentative delle imprese radiofoniche, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) sviluppo della diffusione radiofonica in tecnica digitale (T-DAB) come naturale evoluzione del sistema analogico;

b) garanzia del principio del pluralismo attraverso la previsione di un’ampia offerta di programmi e servizi in un equilibrato rapporto tra diffusione nazionale e locale;

c) previsione delle procedure e dei termini per la presentazione delle domande e per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni per l’esercizio della radiodiffusione sonora in tecnica digitale ai soggetti legittimamente operanti ai sensi dell’articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, secondo criteri di semplificazione. I predetti titoli abilitativi potranno permettere la diffusione nel bacino di utenza, o parte di esso, oggetto della vigente concessione per la radiodiffusione sonora in tecnica analogica;

d) disciplina per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni in conformità al piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale, relativamente alle risorse risultanti in esubero;

e) definizione di norme di esercizio finalizzate al razionale e corretto utilizzo delle risorse radioelettriche in relazione alla tipologia del servizio effettuato;

f) definizione delle fasi di sviluppo della diffusione radiofonica digitale anche in riferimento al ruolo della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo per accelerare lo stesso sviluppo;

g) disciplina della fase di avvio dell’attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze anche relativamente ai limiti al cumulo dei programmi radiofonici.

2. Al fine di agevolare il passaggio alla diffusione in tecnica digitale (T-DAB), entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle comunicazioni può stabilire un programma con cui sono individuate specifiche misure di sostegno, sentite le associazioni maggiormente rappresentative delle imprese radiofoniche e la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.

3. Al fine di agevolare il passaggio alla diffusione in tecnica digitale (T-DAB) si applicano, alle imprese radiofoniche ed ai loro consorzi, le disposizioni di cui al comma 14 dell’articolo 23.

4. All’articolo 1, comma 2-quater, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Uno stesso soggetto, esercente la radiodiffusione sonora in ambito locale, direttamente o attraverso più soggetti tra loro collegati o controllati, può irradiare il segnale fino ad una copertura massima di quindici milioni di abitanti».

Art. 25 - Accelerazione e agevolazione della conversione alla trasmissione in tecnica digitale

1. Ai fini dello sviluppo del pluralismo sono rese attive, dal 31 dicembre 2003, reti televisive digitali terrestri, con un’offerta di programmi in chiaro accessibili mediante decoder o ricevitori digitali.

2. La società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, avvalendosi anche della riserva di blocchi di diffusione prevista dal decreto- legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, è tenuta a realizzare almeno due blocchi di diffusione su frequenze terrestri con una copertura del territorio nazionale che raggiunga:

a) dal 1º gennaio 2004, il 50 per cento della popolazione;

b) entro il 1º gennaio 2005, il 70 per cento della popolazione.

3. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro il 30 aprile 2004, svolge un esame della complessiva offerta dei programmi televisivi digitali terrestri allo scopo di accertare contestualmente, anche tenendo conto delle tendenze in atto nel mercato:

a) la quota di popolazione coperta dalle nuove reti digitali terrestri che non deve comunque essere inferiore al 50 per cento;

b) la presenza sul mercato nazionale di decoder a prezzi accessibili;

c) l’effettiva offerta al pubblico su tali reti anche di programmi diversi da quelli diffusi dalle reti analogiche.

4. Entro trenta giorni dal completamento dell’accertamento di cui al comma 3, l’Autorità invia una relazione al Governo e alle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nella quale dà conto dell’accertamento effettuato. Ove l’Autorità accerti che non si siano verificate le predette condizioni, adotta i provvedimenti indica- ti dal comma 7 dell’articolo 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

5. La società concessionaria di cui al comma 2, di concerto con il Ministero delle comunicazioni, individua uno o più bacini di diffusione, di norma coincidenti con uno o più comuni situati in aree con difficoltà di ricezione del segnale analogico, nei quali avviare entro il 1º gennaio 2005 la completa conversione alla tecnica digitale.

6. Nella fase di transizione alla trasmissione in tecnica digitale la società concessionaria assicura, comunque, la trasmissione di tre programmi televisivi in tecnica analogica in chiaro e, nei tempi e nei modi di cui al comma 2, di tre programmi televisivi in tecnica digitale in chiaro, attuando condizioni di effettivo policentrismo territoriale, in particolare ripartendo in modo equilibrato, anche valutando la proporzione degli abbonati, l’ideazione, la realizzazione e la produzione di programmi con diffusione in ambito nazionale tra i centri di produzione e le sedi regionali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Nella fase di transizione alla trasmissione in tecnica digitale devono inoltre risultare complessivamente impegnate, sulla competenza di ciascun esercizio finanziario, per almeno il 60 per cento a favore dei giornali quotidiani e periodici, le somme che le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici anche economici destinano singolarmente, per fini di comunicazione istituzionale, all’acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa.

7. Con regolamento, da emanare su proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell’articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, nei limiti della copertura finanziaria di cui al comma 7 dell’articolo 21 della presente legge conseguita anche mediante cessione dei relativi crediti futuri, gli incentivi all’acquisto e alla locazione finanziaria necessari per favorire la diffusione nelle famiglie italiane di apparecchi utilizzabili per la ricezione di segnali televisivi in tecnica digitale, in modo tale da consentire l’effettivo accesso ai programmi trasmessi in tecnica digitale. Il regolamento di cui al presente comma può essere attuato ovvero modificato o integrato solo successivamente alla riscossione dei proventi derivanti dall’attuazione dell’articolo 21, comma 3, conseguita anche mediante cessione di crediti futuri.

 

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